La revisione periodica obbligatoria

Riguarda tutti gli autoveicoli in circolazione ed i loro rimorchi; dal 1° Gennaio 2000 la periodicità di questo controllo si è allineata alla cadenza della Comunità Europea come già previsto dall’articolo 80 del Nuovo Codice della Strada. Il costo della revisione è di € 80,00.

  • Revisioni Annuali
    Le revisioni annuali riguardano:
    - Autobus
    - Autoveicoli isolati di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.
    - Rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t.;
    - Autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente (es. taxi)
    - Autoambulanze
    - Veicoli atipici

    Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione a partire dall’anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni anno entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
  • Revisioni Periodiche
    Le revisioni periodiche riguardano:
    - Autocarri e autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici di cose aventi massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 t.; quadricicli a motore;
    - Autovetture ed autoveicoli per trasporto promiscuo ad uso privato (compreso l’eventuale carrello appendice), autocaravan;

    Questi autoveicoli devono essere sottoposti a revisione periodica per la prima volta nel quarto anno successivo a quello di prima immatricolazione entro il mese di rilascio della carta di circolazione e successivamente ogni due anni entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

    N. B.: Eventuale carrello appendice deve OBBLIGATORIAMENTE essere sottoposto a revisione INSIEME al veicolo al quale è abbinato.

    Nel 2015 devono quindi essere sottoposti a revisione gli autoveicoli immatricolati per la prima volta nel 2011 entro il mese di rilascio delle Carta di Circolazione e quelli già revisionati nel 2013 entro il mese in cui è stata effettuata l’ultima revisione.

    Non è consentita la circolazione dopo la scadenza della revisione.

Le Sanzioni

In caso di verifica da parte degli organi preposti (es. Carabinieri, Polizia, ecc.), chi circola con un veicolo non revisionato è soggetto alla sanzione amministrativa di € 169,00, somma che può aumentare secondo le aggravanti (es. recidiva, uso di falsa attestazione di revisione, ecc.).

Il veicolo non revisionato viene inoltre sospeso dalla circolazione fino a quando non viene sottoposto a revisione ed ottiene esito regolare *. Se la mancata revisione viene accertata in autostrada, si incorre nel ritiro della carta di circolazione e nel fermo amministrativo del veicolo.

Quando un veicolo viene sospeso dalla circolazione per omessa revisione, non può essere utilizzato se non per recarsi presso il centro di revisione autorizzato o presso gli uffici della Motorizzazione per effettuare la revisione. Se il veicolo viene utilizzato per finalità diverse, si è soggetti ad una sanzione amministrativa che varia da 1.957 a 7.953 euro, nonché alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni.

* Per effetto della legge 29.07.2010 n.120, modifica dell’art.80 del Codice della strada (DL 30 aprile 1992, n.285), la carta di circolazione non viene più ritirata all’atto dell’accertamento dell’omessa revisione. L’organo accertatore appone sulla carta di circolazione l’annotazione relativa alla sospensione del veicolo dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione; con questa annotazione, il veicolo può essere portato presso un centro di revisione autorizzato o presso gli uffici provinciali del DDT per effettuare la revisione.

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